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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 1

ART. 1
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel
titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve
darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le
indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di
cui all'art. 4.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità
giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su
apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria
Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Unità Sanitaria Locale di residenza.

Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del
secondo periodo del comma 8.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere
aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Nel caso di Comuni comprendenti più Unità Sanitarie Locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, dovrà individuare l'Unità Sanitaria Locale competente alla tenuta del registro in questione.

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 2
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di
autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

ART. 3
Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 4
Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro
nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli
articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 5
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare
immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e
all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6
L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

ART. 7
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello
Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di
presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione
del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età
di gestazione ed il peso del feto.

 

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