cofani funebri, scale cimiteriali
Novità Consulta tutte le ultime novità

 

Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 10

ART. 54
Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel
territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o
quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 55
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle
località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno,
la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio comunale.
All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 56
La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali
destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 57
I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 e successive modifiche.
È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati
nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.
Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 58
La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le
inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari
che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 59
Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari Comuni o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli
addetti al cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 60
Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 61
Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri
2,50 dal piano esterno di campagna.

ART. 62
Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

ART. 63
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i
manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per
pubbliche affissioni.

 

Ricerca nel sito

Cerca fra le seguenti categorie:
Ricerca agenzia funebre
Area riservata
 username  password  
 
 
Normativa e Legislazione