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ART. 66
La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in
pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi
cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione
dei gas e loro innocuizzazione.
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Area riservata
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