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ART. 67
Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni
o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel
cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
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