ART. 68
I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e
mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
ART. 69
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun
riquadro e successivamente fila per fila procedono senza soluzione di continuità.
ART. 70
Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale
resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome
e della data di nascita e di morte del defunto.
ART. 71
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che
vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e
quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
ART. 72
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.
Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra
almeno metri 0,50 da ogni lato.
I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo
il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a
convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
ART. 73
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.
Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una
dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
ART. 74
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto
madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
ART. 75
Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le
inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche
asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito
il Consiglio Superiore di Sanità.
Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della
larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
È' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del
defunto.