ART. 78
I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le
caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli
inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale.
ART. 79
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal
senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal
parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti
nello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali
abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata,
sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale
chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera
redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso
il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
ART. 80
La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio
l'intero feretro.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno
il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi
dati in concessione ad enti morali o privati.
Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29,
non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni
del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti
dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo
la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
ART. 81
La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal
responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato
Civile.
Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono
custodite le ceneri.