ART. 82
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano
per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere
prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la
completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per
il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione
dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare
l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
ART. 83
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini
nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con
l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato
del servizio di custodia.
ART. 84
Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il
regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla
morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
ART. 85
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune,
a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il
recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte
dall'art. 36. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
ART. 86
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo
scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata
praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del
cadavere.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può
essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le
condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei
resti mortali in cassette su parere del coordinatore sanitario.
ART. 87
È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello
delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue
sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del
codice penale.
ART. 88
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati
ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del
feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento
previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
ART. 89
Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 83.