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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 18

ART. 90
Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale,
per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema
di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le
estumulazioni ed esamazioni.

ART. 91
Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli
54 e seguenti.

ART. 92
Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi
50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al
fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
Con l'atto della concessione il Comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la
sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di
speculazione.

ART. 93
Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari;
di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni
caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con
loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari,
secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

ART. 94
I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della
commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 95
Quando il cimitero è consortile, i Comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun Comune per l'impianto del cimitero.

 

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