ART. 96
Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può
essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.
Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale
competente per territorio.
ART. 97
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano
trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità
comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere
diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario
Comuni del nuovo cimitero.
ART. 98
In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i
Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero,
per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di
perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel
cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del
Comune.
Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste
nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti
prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 99
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà
dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.