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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 2

ART. 8
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i
casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante
l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le
disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 9
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a
48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

ART. 10
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della
Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del
coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 11
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di
vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.

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