ART. 101
Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco,
previa deliberazione del Consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà
eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
ART. 102
Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del
Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
ART. 103
I Comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle
previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
ART. 104
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per
le sepolture private esistenti nei cimiteri.
La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di
proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di
inedificabilità.
Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle
cappelle.
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali,
alla vigilanza dell'autorità comunale.
ART. 105
A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro
della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore
di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal
cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta
tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la
memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.