ART. 106
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e d'intesa con l'Unità Sanitaria Locale competente, può
autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle
strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
ART. 107
Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento
è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi
Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961,
n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 108
Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.
È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio Decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito dalla legge 15
marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento
approvato con decreto del Ministro dei Lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27
febbraio 1928.