cofani funebri, scale cimiteriali
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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 4

ART. 16
Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:

  • a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
  • a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
  • L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II
deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale
competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19
Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del
Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi
dell'art. 16, comma 1, lettera a).

Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune
e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga
effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 20
I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro
materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle
Unità Sanitarie Locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 21
Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle
norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei
locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

ART. 22
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 23
L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere
consegnata al custode del cimitero.

ART. 24
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 25
Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al
trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di
osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 26
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro
definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

ART. 27
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel
territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 28
Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino,
l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
di un certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui
all'art. 30;
- degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni
determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 29
Per l'estradizione del Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato
deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti
documenti:
- nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di
frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART. 30
Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a
Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa
mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno
o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo
spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di
cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo
nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo
nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche
delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una
dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il
marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e
sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro
funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 31
Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i
trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le
caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 32
Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere
sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 33
È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART. 34
L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del
luogo dove è avvenuto il decesso.
Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore
durante il trasporto stesso.

ART. 35
Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini
scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna,
terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data Comunicazione scritta al Sindaco.

ART. 36
Il trasporto di ossa umane è di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.
Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non
inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

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