cofani funebri, scale cimiteriali
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Sei qui: Home > Normative > Indice D.P.R. 10/09/1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" > Capo 9

ART. 49
A norma dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

I Comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole per difficoltà di comunicazione devono avere appositi cimiteri per tali frazioni. I piccoli Comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

ART. 50
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una
sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 51
La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consorziale al Sindaco del Comune
dove si trova il cimitero. Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al
Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 52
Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre,
iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del
Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 53
I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio
di custodia.

 

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