![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
![]() ![]()
|
Sei qui: Home > Normative > Legge 29/12/1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte""Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. Art. 2 1. La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo 2. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica 3. Il decreto del Ministro della sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della 4. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il 5. L’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie è effettuato da un 6. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più collegi medici per l’accertamento della morte dei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo 7. Il collegio medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche. 8. La partecipazione al collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato. 9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte. Art. 3 1. Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5. Art. 4 1. Nei casi in cui l’accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun cadavere Art. 5 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui all’articolo Art. 6 1. E’ abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge. 2. Per quanto non specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
|
|